Fasi della Procedura

Il processo di VAS si articola nelle seguenti fasi:
verifica di assoggettabilità (fase di screening), processo eventualmente e preliminarmente attivato nei casi previsti da legge (art.5, comma 3 D.lgs 152/2006) allo scopo di valutare se un piano o programma, o sua modifica, possa avere effetti significativi sull’ambiente e quindi sia da assoggettare alla procedura di VAS; il rapporto preliminare deve contenere la descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I parte seconda del d.lgs 152/2006;
fase preliminare (fase di scoping) redazione di un un rapporto ambientale preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
elaborazione del rapporto ambientale, fase nella quale viene elaborato il rapporto ambientale in cui vengono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso; le informazioni da riportare nel rapporto ambientale sono contenute nell’allegato VI parte seconda del D.gs 152/2006;
svolgimento delle consultazioni: i documenti redatti vengono messi a disposizione sia ai soggetti con competenze ambientali (SCA) che al pubblico;
valutazione è svolta dall’autorità competente sui documenti di piano ed il rapporto ambientale tenendo conto degli esiti delle consultazioni, e si conclude con l’espressione del parere motivato (art. 15 comma 1);
decisione e informazione circa la decisione è la fase di approvazione del piano da parte dell’autorità procedente e la relativa pubblicazione del piano, del parere motivato, dichiarazione di sintesi e piano di monitoraggio (artt. 16 e 17);
– monitoraggio
assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in itinere ed ex-post degli effetti ambientali del piano o del programma (art. 18).

Ultimo aggiornamento: 27/05/2025, 10:58

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