Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue.

Nel rispetto di tali limiti, l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico, con mezzi idonei, l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio.

Il Comune può autorizzare l’apertura di un limitato numero di esercizi di vicinato anche in orario notturno.

Per effetto della delibera di G.R. N. 1758 del 21.4.99 e dell’ordinanza sindacale N. 69 del 30.1.2004, gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, per il corrente anno.

Ultimo aggiornamento: 04/06/2025, 11:30

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