Ultimo aggiornamento: 28/05/2025, 14:34
Servizio anti stalking
Che cos'è lo stalking, come difendersi
Che cos’è lo stalking, come difendersi

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.»
La norma fornisce tutela penale a tutti coloro i quali subiscono, in modo seriale, condotte persecutorie consistenti in comportamenti invadenti, ossessivi pedinamenti, telefonate e messaggi tali da procurare un perdurante stato di ansia e di paura, e/o ingenerare timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di una persona a lei legata da relazione affettiva, e/o provocare un’alterazione delle proprie abitudini di vita.
Come riconoscere lo stalker
Lo stalker è colui che trasforma in vere e proprie forme di persecuzione quelli che normalmente sono forme di affetto gradite, come telefonate, sms, visite a sorpresa, l’invio di regali; i suoi comportamenti diventano per la vittima molestie assillanti tali da diventare vere e proprie forme di persecuzione che ne limitano la libertà e ne violano la privacy. La persecuzione nei confronti della vittima può avvenire anche senza la presenza fisica dello stalker con reiterati messaggi via e-mail, facebook o altri social, sms, whatsapp o telefonate; persino in reiterati messaggi telefonici pacifici è stata ravvisata la configurazione del reato; come anche creare falsi profili della vittima su siti frequentati da maniaci. I comportamenti tipizzati della minaccia o della molestia si possono concretizzare anche in atteggiamenti quali appostamenti, fastidiose ed ossessive presenze, comportamenti esasperatamente assillanti e invasivi come stazionamenti presso l’abitazione, presso scuole ovvero presso edifici di abituale frequentazione della vittima, collocamento presso l’abitazione della vittima di oggetti, spedizione di oggetti o di alimenti presso l’abitazione della vittima, ovvero presso il luogo di lavoro della stessa; ma anche violenze psicologiche con denigrazione delle opinioni, delle azioni, con squalificazione agli occhi dei terzi.
Nei casi più gravi lo stalking si può associare ad altri reati quali lesioni personali, percosse, minacce e violenze anche con l’uso delle armi. Non è necessario che i comportamenti persecutori siano protratti nel tempo, ma possono bastare anche solo due condotte consecutive per intimorire la vittima e turbarla; così come non è necessario che il disagio psicologico e destabilizzante della vittima sia provato da uno stato patologico, essendo sufficiente la constatazione di ansia e s ress e/o la verifica dei mutamenti delle sue abitudini di vita.
Come difendersi
La vittima di atti persecutori può recarsi presso i nostri uffici per esporre i fatti accaduti. Sarà opportuno cercare di reperire quanto più materiale possibile per dimostrare le azioni persecutorie dello stalker (messaggi, sms, e-mail, lettere, schermate di chat, tabulati telefonici, filmati, fotografie, registrazioni di telefonate, eventuali testimonianze, fotografie di danneggiamenti, scritte sui muri, referti medici e psicologici per eventuali violenze subite, recapiti telefonici, indirizzi, ecc.).
Nel caso in cui, il rientro della vittima presso la propria abitazione, appaia evidentemente pericoloso o comunque sia percepito un pericolo dalla vittima, questa potrà richiedere di essere accolta, provvisoriamente, in una struttura protetta anche unitamente ai propri figli minorenni.
Dall’esposizione dei fatti, si potrà procedere alternativamente a:
QUERELA
La querela da parte della persona offesa presentata oralmente o per iscritto, la quale sarà trasmessa alla Procura della Repubblica dando inizio al procedimento giudiziale e dalla quale si evinca la manifestazione non equivoca del querelante affinché si proceda in ordine al fatto-reato medesimo e se ne punisca il colpevole. La querela deve essere presentata entro 6 mesi dall’ultimo atto persecutorio, ma si procederà d’ufficio se il fatto è commesso ai danni di persona minorenne, di un disabile o se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Nei casi più gravi di stalking, la querela diventa irrevocabile (D.L. 93/2013), mentre per quelli meno gravi resta invece revocabile, ma la remissione può essere richiesta solo in sede processuale davanti all’autorità giudiziaria, ciò al fine di garantire e non comprimere la libera determinazione e consapevolezza del querelante.
ESPOSTO
E’ l’atto con il quale si richiede all’Autorità di Pubblica Sicurezza una bonaria composizione dei dissidi privati (art. 1 TULPS), attraverso la redazione di un verbale – conservato negli archivi per 5 anni – che potrà essere prodotto in un eventuale futuro giudizio con valore di scrittura privata riconosciuta. In pratica l’Ufficiale di P.S. convocherà lo stalker, lo ascolterà e lo diffiderà dal continuare la condotta persecutoria, dandone successiva notizia all’esponente. Questa strada non pregiudica il successivo esercizio del diritto di querela.
AMMONIMENTO
In alternativa alla querela – e solo nei casi in cui il reato non sia perseguibile d’ufficio – l’articolo 8 della Legge n. 38/2009 dà la possibilità alla persona offesa –purché non abbia già sporto querela – di avanzare richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta persecutoria. L’ammonimento è uno strumento amministrativo e non penale. Nello specifico la richiesta, presentata compilando apposito modello, viene trasmessa al Questore, il quale assume, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sente le persone informate dei fatti. Qualora ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo apposito verbale che rilascerà in copia al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta anche l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni detenute dall’ammonito. La perpetrazione degli atti persecutori successivamente all’ammonimento del Questore comporta un aumento di pena e la perseguibilità d’ufficio del fatto.
Gratuito patrocinio
Le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili possono essere ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito, come le vittime di violenza sessuale. Ciò significa che le vittime hanno diritto ad avere un avvocato che le seguirà ed assisterà per ogni grado del processo e per le procedure connesse, con spese a carico dello Stato.
Misure urgenti in caso di convivenza
La Polizia Municipale, su autorizzazione del Pubblico Ministero, in caso di flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può procedere nei confronti dello stalker convivente – oltre che all’arresto – anche all’applicazione della misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Via Alessandro Poerio 21
0817957243 – 0817952906
polizialocale.pg.nis@comune.napoli.it
