Ultimo aggiornamento: 11/08/2025, 15:39
I.MU. 2025
Acconto entro il 16 giugno 2025
Notizie e informazioni sull’I.MU. (Imposta Municipale Propria) 2025
Ai sensi della normativa vigente, il contribuente è tenuto al pagamento, entro il 16 giugno 2025, dell’imposta IMU 2025 dovuta in Acconto applicando le aliquote determinate dall’Ente.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 27 dicembre 2024, sono state confermate le seguenti aliquote d’imposta:
ALIQUOTE
A) Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912)
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
• DETRAZIONE: oltre al beneficio dell’aliquota ridotta, per l’abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell’immobile e che va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione d’uso.
• PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l’imposta calcolandola secondo l’aliquota del 10,6 per mille.
B) Aliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l’imposta va calcolata con l’aliquota del 10,6 per mille. L’imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
Per gli immobili locati con contratto conforme all’Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 7 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’importo da pagare, ai sensi della legge n. 160/2019, è pari al 75% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 10,6 per mille.
Il riconoscimento della citata riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli all’uopo predisposti e disponibili sul sito internet del Comune di Napoli (Modulistica) allegando alla stessa copia del contratto debitamente registrato e – per i contratti stipulati senza l’assistenza delle Associazioni di categoria sottoscriventi il citato Accordo o successivamente aderenti – dell’apposita attestazione di conformità rilasciata da una della medesime Associazioni.
La presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli Servizio IMU e TARI, Via Diocleziano 330, 80124 Napoli
C) Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6 per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
Per gli immobili di categoria catastale D, l’importo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 7,6 per mille (articolo 1, comma 753, legge 27 dicembre 2019 n. 160) va versata allo Stato (codice tributo 3925). L’ulteriore 3 per mille va versato al Comune (codice tributo 3930).
D) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3913)
VARIAZIONI 2025
VALORE IMPONIBILE
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- 135 per i terreni agricoli.
Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell’area al 1° gennaio 2025.
Per gli IMMOBILI INAGIBILI (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) il valore imponibile è ridotto del 50%.
Per i TERRENI AGRICOLI a decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli individuati dall’articolo 1 – comma 13 – della legge n. 208/2015.
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE
Ai sensi della legge n. 160/2019, l’IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze.
Sono assimilate all’abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:
- l’abitazione posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
COMODATI
PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2025
Sono esenti dal versamento dell’IMU:
• i cosiddetti “beni merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. I soggetti che usufruiscono della citata esenzione sono tenuti alla presentazione di apposita dichiarazione IMU (art. 1, c. 751, L n. 160/2019);
• gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo è tenuto a comunicare al Comune di Napoli il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione (art. 1, c. 81, L. n. 197/2022).
La presentazione della dichiarazione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2026, può avvenire a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli Servizio IMU e TARI, Via Diocleziano 330, 80124 Napoli.
IMPORTI MINIMI
VERSAMENTI
Il versamento dell’intera imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 giugno 2025.In base a quanto disposto dall’art. 1, c. 166, della legge 296/2006 il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta in Acconto è disponibile al seguente indirizzo https://www.riscotel.it/calcoloimu/ un simulatore di calcolo. (Attenzione dopo aver inserito nel campo “mesi di possesso” il numero dei mesi di possesso maturati nel primo semestre dell’anno, nel campo “includi nell’acconto” bisogna selezionare la voce “SI – tutto in acconto”).
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9–13): 081 7953 871 / 869 / 865.