Ultimo aggiornamento: 28/11/2025, 09:53
IMU 2020
Il versamento del saldo va effettuato entro il 16 dicembre 2020
Notizie e informazioni sull’IMU (Imposta Municipale Propria) 2020
PAGAMENTO SALDO 2020 (16 DICEMBRE 2020)
Si comunica ai signori contribuenti che, ai sensi della normativa vigente, il pagamento dell’imposta IMU 2020 dovuta a Saldo deve essere effettuato applicando le aliquote, di seguito elencate, deliberate dall’Ente con Deliberazione Consiliare n. 14 del 29 settembre 2020, al netto di quanto già versato in sede di pagamento dell’Acconto. Si rammenta che il versamento dell’Acconto 2020 andava effettuato entro il 16 giugno 2020,per un importo corrispondente al 50% di quanto complessivamente pagato a titolo di IMU e TASI nel 2019.
Si rammenta, inoltre, che, in caso di possesso dell’immobile per un periodo inferiore a 12 mesi, per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta a saldo utilizzando il programma disponibile all’indirizzo https://www.riscotel.it/calcoloimu/, nel campo “mesi di possesso” bisogna inserire solo il numero dei mesi di possesso maturati nel secondo semestre dell’anno; e nel campo “includi nell’acconto” bisogna selezionare la voce “NO – acquistato dopo giugno”.
ALIQUOTE
A) Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 6 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912)
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
• DETRAZIONE: oltre al beneficio dell’aliquota ridotta, per l’abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell’immobile e che va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione d’uso.
• PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l’imposta calcolandola secondo l’aliquota del 10,6 per mille.
B) Aliquota altri immobili: 10,6 per mille (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3914 per i terreni, 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l’imposta va calcolata con l’aliquota del10,6 per mille. Si fa presente che l’imposta dovuta per tali immobili è riservata interamente al Comune.
Per gli immobili locati con contratto conforme all’Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 7 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998n. 431, l’importo da pagare, ai sensi della legge n. 160/2019, è pari al 75% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 10,6 per mille. Il riconoscimento della citata riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli all’uopo predisposti e disponibili su questo sito internet allegando alla stessa copia del contratto debitamente registrato e – per i contratti stipulati senza l’assistenza delle Associazioni di categoria sottoscriventi il citato Accordo o successivamente aderenti – dell’apposita attestazione di conformità rilasciata da una della medesime Associazioni.
La presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci n. 66 / 80142 – Napoli.
C) Aliquota immobili di categoria catastale D: 10,6 per mille (quota Statale: 7,6 per mille; quota Comunale: 3 per mille) (Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
Per gli immobili di categoria catastale D, va versata allo Stato l’importo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 7,6 per mille (articolo 1, comma 753, legge 27 dicembre 2019 n. 160). Il contribuente, viceversa, verserà al Comune l’importo dell’imposta dovuta applicando, l’aliquota del 3 per mille.
D) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3913).
E) Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce): 2,5 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3939).
VARIAZIONI 2020
VALORE IMPONIBILE
· 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
· 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
· 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
· 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
· 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
· 135 per i terreni agricoli. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell’area al 1°gennaio 2020.
• IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.
• TERRENI AGRICOLI: a decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli individuati dall’articolo 1 – comma 13 – della legge n. 208/2015.
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE
Si rammenta, inoltre, ai signori contribuenti che, ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l’IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze.
L’IMU non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:
· all’abitazione posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
· alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
· alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
· ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno2008, adibiti ad abitazione principale;
· alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
· ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
COMODATI
ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2020
Si fa presente che, ai sensi del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020, non era dovuto l’Acconto IMU 2020 relativo a:
· immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
· immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività ivi esercitate;
· immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
Si fa presente, inoltre, che, ai sensi del decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, non è dovuto il Saldo IMU 2020 relativo a:
· immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
· immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
· immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
· immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
· immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si fa presente, altresì, che, ai sensi del decreto legge n. 137/2020, non è dovuto il Saldo IMU 2020 concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del citato D.L. n.137/2020 (disponibile in questa pagina), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si fa presente, infine, che i soggetti che usufruiscono delle citate esenzioni sono tenuti alla presentazione, entro il 30 giugno 2021, di apposita dichiarazione da compilarsi su modelli all’uopo predisposti e che saranno disponibili sul questo sito internet.
La presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci n. 66 / 80142 – Napoli.
IMPORTI MINIMI
VERSAMENTI
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione visitare questo sito Internet – Area Tematica: Tributi Locali, oppure rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9:00–13:00): 081.7953 871 / 869 / 865.