Ultimo aggiornamento: 26/11/2025, 12:03
IMU 2022
Scadenza pagamento saldo: 16 dicembre 2022
Notizie e informazioni sull’IMU (Imposta Municipale Propria) 2022
Considerato che il Comune di Napoli, per l’anno 2022, non ha approvato la deliberazione relativa alle aliquote di imposta, si comunica che, ai sensi della normativa vigente, il contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta 2022 dovuta a saldo applicando le aliquote deliberate per l’anno di imposta precedente (2021). Visto che anche per l’anno 2021 il Comune di Napoli non ha deliberato le apposite aliquote di imposta, il contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta IMU 2022 dovuta a Saldo applicando le aliquote deliberate dall’Ente per l’anno di imposta 2020, già applicate in sede di pagamento dell’Acconto, di seguito elencate.
ALIQUOTE
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare.
L’esenzione IMU per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
• PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l’imposta calcolandola secondo l’aliquota del 10,6 per mille.
Per gli immobili locati con contratto conforme all’Accordo per il Territorio del Comune di Napoli sottoscritto, in data 7 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della legge 9 dicembre 1998 n. 431, l’importo da pagare, ai sensi della legge n. 160/2019, è pari al 75% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota del 10,6 per mille. Il riconoscimento della citata riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta, dell’apposita dichiarazione IMU, disponibile sul sito internet del Comune di Napoli allegando alla stessa copia del contratto debitamente registrato e – per i contratti stipulati senza l’assistenza delle Associazioni di categoria sottoscriventi il citato Accordo o successivamente aderenti – dell’apposita attestazione di conformità rilasciata da una della medesime Associazioni.
La presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci n. 66 / 80142 – Napoli.
D) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 per mille (Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3913).
VARIAZIONI 2022
VALORE IMPONIBILE
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; ·
- 135 per i terreni agricoli.
Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito dal valore di mercato dell’area al 1°gennaio 2022.
IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%;
TERRENI AGRICOLI: a decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’imposta i terreni agricoli individuati dall’articolo 1 – comma 13 – della legge n. 208/2015.
ABITAZIONI PRINCIPALI E ASSIMILATE
Si rammenta, inoltre, ai signori contribuenti che, ai sensi della citata legge n. 160/2019, l’IMU non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze.
L’IMU non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, anche alle seguenti unità immobiliari:
- all’abitazione posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
COMODATI
PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO
Ai fini dell’applicazione della citata disposizione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU. La presente riduzione si applica ad una sola unità immobiliare.
ESENZIONI DAL PAGAMENTO IMU 2022
Si fa presente che non è dovuta l’IMU 2022 relativa a:
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si rammenta che tale tipologia di immobili era esente anche per l’anno di imposta 2021 (art. 78, c. 1, lett. d) e c. 3 D.L. n. 104/2020);
- cosiddetti “beni merce”: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (art. 1, c. 751, L n. 160/2019).
Si ricorda, che i soggetti che usufruiscono delle citate esenzioni sono tenuti alla presentazione, entro il 30 giugno 2023, di apposita dichiarazione IMU nella quale devono essere indicati i dati catastali completi dell’immobile o degli immobili per i quali si è usufruito dell’esenzione, il periodo di esenzione (barrando anche l’apposita casella), la partita IVA e il codice ATECO dell’attività svolta (entrambi da riportare nel campo annotazioni).
La presentazione dei citati modelli può essere effettuata a mezzo PEC alla casella: entrate.ici-imu-tasi@pec.comune.napoli.it, ovvero a mezzo raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) indirizzata al Comune di Napoli / Servizio Gestione IMU e TASI / Corso A. Lucci n. 66 / 80142 – Napoli.
IMPORTI MINIMI
VERSAMENTI
Il versamento della seconda rata, a saldo, deve essere effettuato dal 1°al 16 dicembre 2022. In base a quanto disposto dall’art. 1, c. 166, della legge n. 296/2006 il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’imposta può essere versata utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale n. 1008857615.
Si rammenta, inoltre, che, in caso di possesso dell’immobile inferiore a 12 mesi, per effettuare il calcolo dell’imposta dovuta a saldo utilizzando il programma disponibile al seguente indirizzo internet https://riscotel.it/calcoloimu/, nel campo “mesi di possesso” bisogna inserire solo il numero dei mesi di possesso maturati nel secondo semestre dell’anno; e nel campo “includi nell’acconto” bisogna selezionare la voce “NO – acquistato dopo giugno”.