Ultimo aggiornamento: 11/11/2025, 21:15
SCAG – Segnalazione Certificata di Agibilità
Titolo III del DPR n. 380/01 s.m.i. e articolo 24 del DPR 380/01 s.m.i.
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni indicate.
Per opere edilizie ancora in corso di esecuzione può essere presentata segnalazione certificata di agibilità parziale anche per singoli edifici o singole porzioni della costruzione o per singole unità immobiliari qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni.
La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata su supporto cartaceo all’Amministrazione comunale compilando l’apposita modulistica (modello SCIAG.a e modello SCIAG.b) cui vanno allegati i documenti essenziali nello stesso richiesti in generale e quelli ulteriori, se previsti dalla peculiare natura dell’intervento.
Per l’iter procedurale della segnalazione certificata di agibilità va applicata la disciplina di cui all’articolo 24 DPR n. 380/01 s.m.i.
Per tutto quanto costruito abusivamente e successivamente condonato, occorre presentare istanza per il rilascio del certificato di agibilità presso il Servizio antiabusivismo e condono edilizio.
Per le costruzioni edificate prima del 1934 non occorre presentare segnalazione certificata di agibilità, purché ultimate prima dell’entrata in vigore del R.D. n. 1265/34 s.m.i.
Preleva e stampa
- Modello SCAG (10/11/2025)
- SCAG – Note illustrative (10/11/2025)
- MOD. DP Dichiarazione di Pagamento (17/01/2019)
Dove
Per informazioni relative alle segnalazioni SCAG presentate bisogna rivolgersi all’Unità Operativa competente del Servizio Sportello Unico Edilizia Privata.