Ultimo aggiornamento: 11/06/2025, 14:52
CIL – Comunicazione di inizio lavori
Articolo 6 comma 1, lett. e-bis del Dpr n.380/01 smi
Articolo 6 comma 1, lett. e-bis del Dpr n.380/01 smi
Possono essere eseguite previa comunicazione dell’inizio dei lavori da parte del proprietario dell’immobile o dell’avente titolo:
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Si precisa che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee (c.d. opere precarie) non vanno confuse con quelle “stagionali”. Mentre le prime sono destinate fin dall’origine a soddisfare esigenze specifiche e chiaramente individuabili (stand espositivi, installazioni di vario tipo in occasioni di particolari eventi ecc.), le seconde sono realizzate in previsione di un utilizzo “ricorrente” (es. piattaforme o pontili galleggianti per assistenza natanti).
La comunicazione di inizio lavori deve essere presentata su supporto cartaceo all’Amministrazione comunale compilando l’apposita comunicazione (modello CIL) cui vanno allegati i documenti essenziali nello stesso richiesti in generale e quelli ulteriori, se previsti dalla peculiare natura dell’intervento e dalla normativa specifica di settore in materia di norme antisismiche, di sicurezza, di antincendio, di tutela dal rischio idrogeologico, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc. La comunicazione prelevata dal sito istituzionale del Comune di Napoli, va stampata e compilata a cura del dichiarante.
Per l’iter procedurale della CIL va applicata la disciplina di cui all’articolo 6, comma 2 e all’articolo 23bis, comma 3 del Dpr n.380/01 smi.
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