Ultimo aggiornamento: 11/11/2025, 21:22
PC – Permesso di costruire
(Art. 20, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – art. 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 – L.R. 28 novembre 2001, n. 19 – L.R. 28 dicembre 2009, n. 19)
- interventi di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 380/2001;
- accertamenti di conformità urbanistica ed edilizia per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di costruire, dalla segnalazione certificata in alternativa al permesso di costruire o dalla segnalazione certificata d’inizio attività;
- intervento in deroga agli strumenti urbanistici di cui all’articolo 14 del DPR n. 380/01 s.m.i. interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lgs. n. 42/04 s.m.i. gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente;
- interventi disciplinati da specifiche norme di settore, che possono essere autorizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti (parcheggi pertinenziali Tognoli, recupero abitativo dei sottotetti, ecc.);
- mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante (art. 23 ter del DPR 380/01);
- interventi straordinari ai sensi della L.R. n. 19/09 s.m.i. (cosiddetto “piano casa”);
- interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire;
- intervento convenzionato di cui all’articolo 28 bis del DPR n.380/01 s.m.i.;
- varianti essenziali ai permessi di costruire che incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 s.m.i. e modificano le eventuali prescrizioni contenute nel titolo rilasciato;
- voltura del permesso di costruire nel caso di trasferimento dei diritti sulla costruzione oggetto del titolo abilitativo rilasciato;
- permessi di costruire ai sensi dell’art. 15 comma 3 del DPR 380/01 s.m.i., ovvero i cui termini siano decaduti, salvo che la parte dell’intervento da ultimare non rientri nei casi in cui è consentita la SCIA;
- proroga del permesso di costruire del termine di inizio o di ultimazione dei lavori assentiti in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico costruttive.
Il permesso di costruire deve essere presentato all’Amministrazione comunale su supporto cartaceo compilando l’apposita istanza (modello PC.a) e l’asseverazione (modello PC.b) cui vanno allegati i documenti essenziali nella stessa richiesti in generale e quelli ulteriori, se previsti dalla peculiare natura dell’intervento e dalla normativa specifica di settore in materia di norme antisismiche, di sicurezza, di antincendio, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc.
Per l’iter procedurale del PC va applicata la disciplina di cui all’articolo 20 della DPR n. 380/2001 s.m.i. e dell’articolo 1 della L.R. n.19/01 s.m.i.
Mentre per gli interventi in deroga quella dell’articolo 14 del DPR n. 380/01 s.m.i. e per gli interventi convenzionati quella dell’articolo 28 bis del citato DPR n. 380/01.
Per le eventuali integrazioni, osservazioni e adempimenti in fase di inizio e fine lavori va compilata l’apposita comunicazione (modello COM).
Preleva e stampa
Dove
Per informazioni relative alle istanze PC presentate bisogna rivolgersi all’Unità Operativa competente del Servizio Sportello Unico Edilizia Privata.