Ultimo aggiornamento: 11/11/2025, 13:06
SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia
Articolo 19 della Legge n. 241/90 s.m.i. e articolo 22, commi 1 e 2 del DPR n. 380/01 s.m.i.
Articolo 19 della Legge n. 241/90 s.m.i. e articolo 22, commi 1 e 2 del DPR n. 380/01 s.m.i.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del DPR n. 380/01 s.m.i., dell’articolo 19 della Legge n. 241/90 s.m.i. e della L.R. n. 19/01 s.m.i. possono essere eseguiti previa segnalazione certificata d’inizio attività da parte dell’interessato all’amministrazione comunale:
- interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del DPR 380/01 s.m.i., qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del DPR 380/01 s.m.i., qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/01 s.m.i.;
- attività edilizia che nella Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016 per la quale è prevista la SCIA come regime amministrativo.
A sensi della Delibera di GC n. 454 del 6 giugno 2014 è espressamente esclusa l’applicabilità della SCIA per gli interventi di demolizione e ricostruzione o per le varianti ai permessi di costruire comportanti modifiche della sagoma dei fabbricati ricadenti nella zona A della Variante generale al prg o nella zona A della Variante occidentale.
La segnalazione certificata di inizio attività deve essere inoltrata per via telematica all’Amministrazione comunale compilando gli appositi modelli.
La segnalazione (modello SCIA.a) e l’asseverazione (modello SCIA.b), prelevati dal sito istituzionale del Comune di Napoli, vanno stampati e compilati a cura del dichiarante e del progettista incaricato e successivamente digitalizzati, attraverso scanner. I files prodotti devono essere inviati telematicamente mediante i servizi online del Comune di Napoli, allegando i documenti essenziali richiesti in generale e quelli ulteriori, se richiesti dalla peculiare natura dell’intervento e dalla normativa specifica di settore in materia di norme antisismiche, di sicurezza, di antincendio, del codice della strada, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ecc.
La segnalazione e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf e singolarmente firmati digitalmente dal progettista incaricato, come da Delibera di G.C. 77 del 27 gennaio 2011.
La SCIA relativa a varianti a permessi di costruire (nei casi di cui all’articolo 22, commi 2 e 2bis del Dpr n.380/01 s.m.i.) o al completamento di opere autorizzate con permesso di costruire decaduto (nei casi di cui all’articolo 15, comma 3 del Dpr n.380/01 s.m.i.), deve essere presentata su supporto cartaceo presso il Servizio sportello unico edilizia privata fino a nuove disposizioni, compilando l’apposita comunicazione (modello COM).
Per l’iter procedurale della SCIA va applicata la disciplina di cui all’articolo 19 della legge n.241/01 s.m.i. e dell’articolo 23bis commi 1 e 2 del Dpr n.380/01 s.m.i.
Per le eventuali variazioni di nominativi, proroghe e adempimenti in fase di inizio e fine lavori va compilata l’apposita comunicazione (modello COM).
Tale comunicazione e i relativi allegati, sia grafici che documentali, devono essere prodotti in formato pdf singolarmente firmati digitalmente e inoltrati all’indirizzo di posta elettronica certificata della Municipalità in cui ricade l’area dell’intervento richiesto e riportati nella pagina contatti.
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