Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

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Elezioni regionali 2025

Data pubblicazione:

06 Ottobre 2025

Data scadenza:

26 Novembre 2025

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Descrizione

Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

Certificati di iscrizione nelle liste elettorali

 

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettoralisi ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa
dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012).
In tal senso, si richiama l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.
Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all’art. 38-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti, tra l’altro, la possibilità per i soggetti titolari di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata — o servizio elettronico di recapito certificato qualificato — i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all’originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.

Per consentire alle forze politiche di far pervenire le richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, si trascrive l’indirizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali: elettorale@pec.comune.napoli.it.
Le richieste vanno prodotte dai vari soggetti titolati a tale scopo (segretario, presidente o rappresentante legale del partito o del movimento politico, o loro delegati; promotore del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o suo delegato), accompagnate da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all’eventuale delega firmata digitalmente a cura dei predetti soggetti titolari).

Inoltre, il decreto del Ministro dell'Interno in data 17 ottobre 2022, recante “Modalità di integrazione nell' ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223”, in attuazione dell’art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha previsto nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.
In particolare, a partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell’ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i predetti servizi, consentendo all’elettore di ottenere il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato PDF, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.
Il certificato individuale contiene i dati previsti dall’allegato 1 del citato decreto del Ministro dell’Interno del 2022 e può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati, benché non riporti il numero di iscrizione nelle liste elettorali.
Tale dato continuerà ad essere riportato nei certificati digitali collettivi rilasciati dai Comuni secondo quanto previsto dal predetto art. 38-bis, comma 38, del decreto-legge n. 77/2021.

Napoli, 13 ottobre 2025

 

Regionali_2025_certificazioni_elettorali

Ultimo aggiornamento: 14/10/2025, 00:46

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